Toner e cartucce sono oggetti che comunemente troviamo nelle nostre case e soprattutto negli uffici, ma, una volta consumati, quanto sappiamo sul loro smaltimento? Troppo spesso questi rifiuti vengono derubricati a generica indifferenziata, quando in realtà esiste un preciso procedimento per lo smaltimento dei consumabili da stampante.
Un errato processo di smaltimento può causare danni alla salute e per l’ambiente, considerata la presenza di polveri tossiche all’interno della suddetta strumentazione. Inoltre, c’è il rischio di incorrere in pesanti multe. Andiamo quindi a vedere qual è il procedimento più corretto per disfarci di toner e cartucce esausti.
Le cartucce esaurite non vanno nell’indifferenziata
Partiamo con la descrizione delle cartucce scariche delle stampanti domestiche. Queste sono a tutti gli effetti dei rifiuti speciali e, in quanto tali, non possono essere smaltite nel pattume comune. Le possibilità di disfarsene per i privati cittadini sono 3: portarle in un’isola ecologica; cercare sul sito del comune di residenza la posizione delle pattumiere adibite a tali rifiuti; contattare un’impresa che rifornisce gli uffici, queste di solito effettuano anche ritiri a domicilio. Così facendo si può essere certi di adempiere pienamente alla legge e non causare alcun possibile danno ambientale.
Il corretto processo di smaltimento per i toner da ufficio
L’iter di smaltimento dei toner esausti per gli uffici pubblici e privati risulta invece più complesso. Innanzitutto chiariamo che tale processo è stabilito dalla legge in materia ambientale n. 152 del 2006.
Tale direttiva stabilisce che si verifichi la tipologia di toner che andiamo a smaltire. Nel 2002, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) ha subito una revisione che ha incluso anche le varie tipologie di toner. Queste essenzialmente sono due:
• con il codice CER 08 03 17 i toner che contengono sostanze pericolose;
• con il codice CER 08 03 18 i toner non contenenti sostanze pericolose.
Ma nella pratica cosa comporta questa differenza di codice? Innanzitutto una diversa gestione a livello
burocratico, che vedremo in seguito. Nella detenzione del rifiuto invece la differenza è che i toner codice CER 08 03 17 andrebbero, una volta esausti, raccolti in un imballaggio e poi sigillati con un involucro di plastica che impedisca la fuori uscita delle polveri nocive.
La legge stabilisce che la responsabilità dello smaltimento di questi rifiuti ricade sul proprietario, e questi è colui che ha usato questi toner (quindi l’azienda o il proprietario della partita IVA). Il proprietario però non può provvedere direttamente allo smaltimento ma deve affidarsi a una ditta con regolare autorizzazione per procedere allo smaltimento. Quando questa passerà per la raccolta dei rifiuti in questione, dovrà redarre il FIR (ovvero il Formulario di Identificazione dei Rifiuti). Ci saranno 4 copie di questo documento: 2 per il proprietario (una consegnata alla raccolta e l’altra a smaltimento avvenuto), una per l’addetto al trasporto del rifiuto e un’altra per l’impianto di destinazione. Questa documentazione va conservata per 5 anni.
Questa impresa potrà raccogliere il rifiuto non oltre i 90 giorni di detenzione presso l’azienda, quindi in pratica possiamo dire che i toner esausti resteranno in ufficio per circa 3 mesi. Come detenerli correttamente?
La soluzione migliore consiste nel dotarsi di contenitori deputati esclusivamente alla raccolta di questi materiali, meglio se progettati per essere smaltiti assieme al loro contenuto, limitando però il consumo di risorse e gli scarti prodotti al termine dell’uso. I contenitori in cartone riciclato (anche detti ecobox in cartone) sono un buon compromesso tra praticità, sicurezza e ridotto impatto ambientale, dal momento che vengono realizzati con materiali di recupero per poi essere ulteriormente riutilizzati una volta concluso il loro ciclo vitale.
Infine, se tra i toner consumati vi fossero anche quelli con codice CER 08 03 17 allora bisognerà redarre un’ulteriore modulistica: il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), che si compila una volta l’anno ed è una sorta di registro di carico e scarico riferito a questo particolare tipo di rifiuti.
Multe per l’effrazione delle corrette procedure di smaltimento
Chi non dovesse rispettare le direttive che abbiamo esposto, incorrerà in una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 2.600 € a 15.500 per i rifiuti non pericoli e da 15.500 € a 93.000 € per quelli pericolosi. Inoltre, come sanzione amministrativa accessoria sarà inflitta la sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal responsabile, quindi proprietario del rifiuto.