Il Decreto Rilancio prevede, tra le altre misure, anche il Reddito di emergenza (Rem), uno strumento per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza sanitaria, non coperti dagli altri sussidi. Ma a chi spetta e come funziona? Proviamo a fare chiarezza.
Ha diritto al Rem chi si trova in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza sanitaria. Il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti precisi:
• il richiedente deve avere la residenza in Italia;
• il reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come REM e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
• l’ISEE del nucleo deve essere inferiore a 15.000 euro;
• il valore del patrimonio mobiliare familiare del 2019 deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, ma entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro.
• il Rem non può essere richiesto se nel nucleo sono presenti soggetti che percepiscono le indennità previste per l’emergenza Covid-19, siano titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’invalidità), siano lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all’importo del REM o percettori del reddito di cittadinanza;
• i detenuti;
• chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
• chi percepisce il reddito di cittadinanza;
• chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore alle soglie previste dal sussidio;
• chi ha nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione (a eccezione dell’assegno di invalidità).
Il valore di base del Reddito d’emergenza è 400 euro, che deve esser moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’ISEE che assegna un valore a ogni composizione familiare. Non può superare il valore massimo di 800 euro a nucleo familiare. In presenza di un componente in condizioni di disabilità si può arrivare a 840 euro totali.
Ecco due esempi:
• per due componenti il parametro della scala di equivalenza di riferimento è 1,57, quindi il REM sarà di 628 euro;
• per tre componenti il parametro ISEE è 2,04, quindi da tre componenti in su il parametro di riferimento è comunque due, tranne che in presenza di componente con disabilità dove è concesso il 2,1.
Il REM viene erogato in due quote di pari importo.
La domanda deve essere inviata entro il 31 luglio 2020 tramite il sito dell’Inps, attraverso i seguenti canali:
• online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
• tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Per inviare la domanda e per tutte le informazioni: clicca qui.